PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'istituzione della città-regione di Roma capitale e ne configura il regime speciale e le peculiarità in quanto capitale della Repubblica italiana, sede delle istituzioni del Governo nazionale e sede che ospita lo Stato della Città del Vaticano.
      2. Sono fatte salve le competenze spettanti alla regione Lazio e alla provincia di Roma, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
      3. La città-regione di Roma capitale esercita in autonomia le funzioni necessarie per la gestione dei propri interessi, e a tal fine ha a disposizione adeguati mezzi economici e finanziari, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione.
      4. La città-regione di Roma capitale è un ente territoriale autonomo differenziato e svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale con le istanze di governo regionale e statale.
      5. Il territorio della città-regione di Roma capitale corrisponde all'area del comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. I comuni limitrofi all'area territoriale del comune di Roma hanno la facoltà di unirsi alla città-regione di Roma capitale che garantisce loro, nell'ambito del proprio statuto, autonomia amministrativa. La scelta di entrare a fare parte della città-regione di Roma capitale è subordinata all'esito positivo di una consultazione popolare dei cittadini del comune che intende esercitare l'opzione, secondo le modalità previste da un decreto del Ministero dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 2.
(Regime speciale di autonomia della città-regione di Roma capitale).

      1. La città-regione di Roma capitale è titolare della potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza alle previsioni costituzionali e nel rispetto dei princìpi in materia di organizzazione e di attività amministrativa stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
      2. La città-regione di Roma capitale si colloca nell'assetto ordinamentale italiano come livello di governo locale direttamente connesso e dipendente degli organi centrali dello Stato. La città-regione di Roma capitale è un ente autonomo rispetto ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
      3. La città-regione di Roma capitale sostituisce il comune di Roma e costituisce l'espressione della comunità locale e dell'intera comunità nazionale.
      4. In conformità a quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, nonché dalla Costituzione e dalla legge italiana, la città-regione di Roma capitale esercita le proprie competenze basandosi sui princìpi di autonomia amministrativa e finanziaria e di responsabilità, agendo in coordinamento e in cooperazione con le altre istanze di governo territoriale.
      5. L'attività della città-regione di Roma capitale si ispira ai princìpi della trasparenza e della massima partecipazione popolare ai processi decisionali dell'ente territoriale.

Art. 3.
(Istituzione della Commissione interamministrativa per la città-regione di Roma capitale).

      1. Al fine di favorire l'inserimento della città-regione di Roma capitale nel quadro delle istituzioni territoriali presenti sul

 

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territorio della Repubblica, è istituita la Commissione interamministativa per la città-regione di Roma capitale, di seguito denominata «Commissione», quale organo cooperativo, sede di dialogo tra lo Stato, la regione Lazio e la città-regione di Roma capitale.
      2. La Commissione è composta da: cinque rappresentanti dello Stato, tre della regione Lazio e tre della città-regione di Roma capitale.
      3. La presidenza della Commissione è affidata, con cadenza annuale, alternativamente, a un rappresentante dello Stato, della regione Lazio e della città-regione di Roma capitale.
      4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con regolamento approvato all'unanimità da tutti i suoi membri e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Organi).

      1. Sono organi della città-regione di Roma capitale:

          a) il consiglio;

          b) il sindaco-presidente;

          c) la giunta.

Art. 5.
(Consiglio).

      1. Il consiglio adotta lo statuto della città-regione di Roma capitale, di seguito denominato «statuto», che, nell'ambito dei princìpi fissati dalla presente legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione

 

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dell'ente, le forme di collaborazione con le istanze di governo regionale e statale, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla presente legge.
      2. Il consiglio istituisce i municipi nell'ambito del territorio della città-regione di Roma capitale e indica nello statuto le funzioni istituzionali e amministrative demandate ai municipi in base al princìpi del decentramento amministrativo e della sussidiarietà verticale.
      3. Il consiglio è titolare del potere di iniziativa regolamentare e agisce di concerto con la giunta, cui sono conferite le funzioni di attuazione. Il consiglio è composto da non più di ottanta membri, eletti direttamente dai cittadini della città-regione di Roma capitale.
      4. Le modalità di elezione di cui al comma 3 sono definite in base all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La durata in carica, l'indennità, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei componenti del consiglio sono stabilite ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
      5. I componenti del consiglio rappresentano la città-regione di Roma capitale, esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il consiglio provvede alla convalida dei componenti eletti e delibera sulle relative cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
      6. Il consiglio approva i regolamenti ai sensi del comma 3, valuta le proposte di modifica dei medesimi presentate dalla giunta ed esercita il potere di veto sulle proposte di modifica qualora esse non rispettino i criteri indicati dal consiglio stesso o siano in contrasto con la Costituzione, con le leggi dello Stato o della
 

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regione Lazio o con lo statuto. Il consiglio inoltre:

          a) approva il piano urbanistico della città-regione di Roma capitale;

          b) elegge i rappresentanti della città-regione di Roma capitale negli organi di cooperazione interistituzionali e nella Commissione;

          c) esercita il controllo su tutte le attività della giunta e del sindaco-presidente, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.

      7. Il consiglio disciplina il suo funzionamento tramite regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 6.
(Sindaco-presidente e giunta).

      1. Il sindaco-presidente corrisponde alla persona del sindaco di Roma, svolge le funzioni di rappresentanza della capitale, in ambito nazionale e internazionale, dirige la politica dell'esecutivo della città-regione di Roma capitale e ne è responsabile.
      2. Il sindaco-presidente è eletto direttamente dai cittadini e contestualmente al consiglio, secondo le modalità previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. Il consiglio può approvare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del sindaco-presidente. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. In caso di approvazione della mozione il consiglio è contestualmente sciolto ed entro due mesi sono indette nuove consultazioni elettorali. Durante questo periodo il consiglio e la giunta possono svolgere unicamente attività di ordinaria amministrazione dell'ente.

 

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      4. Il sindaco-presidente svolge le seguenti funzioni:

          a) nomina e revoca i componenti della giunta;

          b) emana i regolamenti;

          c) dirige le funzioni amministrative proprie e delegate dallo Stato o dalla regione Lazio, in conformità con i princìpi generali della legge;

          d) partecipa alle attività degli organi di dialogo e di cooperazione intergovernativa in rappresentanza degli interessi della città-regione di Roma capitale;

          e) prende parte alle attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con funzioni consultive e propositive;

          f) partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome con funzioni consultive e propositive.

      5. Il sindaco-presidente svolge un ruolo primario nel garantire la sicurezza pubblica nell'ambito della città-regione di Roma capitale e, a tal fine, agisce in stretta collaborazione con il Ministro dell'interno, il prefetto e il questore, con autonomo potere di impulso. Il sindaco-presidente collabora al coordinamento delle Forze di polizia allo scopo di salvaguardare la pubblica sicurezza, nel caso di manifestazioni o di eventi straordinari.
      6. La giunta è l'organo esecutivo della città-regione di Roma capitale ed è nominata e presieduta dal sindaco-presidente e dura in carica per lo stesso periodo del sindaco-presidente. Il numero degli assessori è previsto dallo statuto in base alla popolazione residente sul territorio aggiornata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica. La giunta è un organo collegiale e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. La giunta stabilisce gli strumenti di attuazione dei regolamenti adottati dal consiglio.

 

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      7. L'azione della giunta è soggetta alla supervisione e al controllo del consiglio, a cui riferisce con cadenza annuale relativamente al proprio operato.

Art. 7.
(Funzioni di competenza della città-regione di Roma capitale).

      1. Alla città-regione di Roma capitale spettano le funzioni attribuite dalla presente legge e, secondo le rispettive competenze, dalla legislazione statale e regionale.
      2. La città-regione di Roma capitale è competente, in via residuale, per tutte le attività e i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.
      3. La città-regione di Roma capitale è titolare di funzioni proprie. Lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma possono delegare l'esercizio di funzioni loro attribuite alla città-regione di Roma capitale in armonia con gli articoli 114, terzo comma, e 118 della Costituzione.
      4. La città-regione di Roma capitale esercita funzioni amministrative nelle seguenti materie:

          a) protezione civile;

          b) immigrazione;

          c) tutela dei beni culturali;

          d) assistenza sanitaria locale, senza pregiudizio per la programmazione della regione Lazio;

          e) promozione dell'occupazione;

          f) promozione dello sviluppo economico, produttivo e turistico, nel quadro della programmazione della regione Lazio;

          g) fiere e mercati;

          h) porti e aeroporti civili;

          i) realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche;

          l) valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

 

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      5. La città-regione di Roma capitale è titolare di funzioni in materia di mobilità, pubblica sicurezza, progettazione e gestione delle infrastrutture così come in tutti i settori che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori. La città-regione di Roma capitale è comunque competente in materia di:

          a) coordinamento della pianificazione urbanistica;

          b) trasporti pubblici locali;

          c) viabilità e reti infrastrutturali;

          d) servizi per la fornitura di acqua, energia, telecomunicazioni, e comunque per tutti i servizi di rilievo per la città-regione di Roma capitale;

          e) coordinamento della raccolta dei rifiuti;

          f) grande distribuzione commerciale;

          g) coordinamento delle attività culturali;

          h) coordinamento della realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche;

          i) coordinamento delle Forze di polizia municipale;

          l) coordinamento degli sportelli unici di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e con le imprese.

      6. La città-regione di Roma capitale adotta i necessari provvedimenti relativi al monitoraggio, al flusso del traffico e all'emissione di fumi e sostanze inquinanti.
      7. La città-regione di Roma capitale può predisporre misure cautelari volte a potenziare l'autorità in materia di controllo della viabilità. Può inoltre fissare sanzioni amministrative, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, differenziate per quanto riguarda il consumo di alcolici, sostanze stupefacenti e per la guida in stato di ebbrezza.
      8. Il sindaco-presidente, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini della città-regione di Roma capitale,

 

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ha autonomi poteri di impulso ed iniziativa in tema di regolazione dei flussi migratori.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.
(Risorse finanziarie della città-regione di Roma capitale).

      1. Le risorse finanziarie della città-regione di Roma capitale sono costituite da entrate proprie, dalla compartecipazione ai tributi erariali regionali, dalle risorse di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione e dalle risorse aggiuntive previste dal quinto comma del medesimo articolo. Alla città-regione di Roma capitale sono trasferite integralmente tutte le risorse destinate al comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per garantire la funzione di rappresentanza a livello internazionale dello Stato italiano e le specifiche competenze attribuite tramite la presente legge, sulla base in una decisione adottata annualmente a maggioranza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è versata alla città-regione di Roma capitale una quota delle risorse proprie di ogni regione e provincia autonoma.
      3. Nel rispetto del principio di autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione, la città-regione di Roma capitale usufruisce di risorse speciali destinate a tale scopo dallo Stato. Le risorse di cui al primo periodo sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con il sindaco-presidente della città-regione di Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative derivanti dal particolare regime di autonomia previsto

 

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dalla presente legge, e sono stanziate annualmente tramite legge finanziaria in una somma comunque non inferiore a 100 milioni di euro.
      4. Ai fini di cui al comma 3 è istituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale affluiscono interamente le risorse derivanti dall'aumento del 15 per cento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico e del 10 per cento delle accise sui tabacchi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. In relazione a esigenze specifiche verificatesi durante l'anno, nonché in funzione di progetti presentati entro il 31 dicembre di ogni anno dal consiglio, possono essere previsti ulteriori finanziamenti.